Art. 274-quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita

(( Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalita' e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art274quaterdecies · fonte del testo