Art. 273 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione

Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonche' di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art273 · fonte del testo