Art. 165 — Raccordo con le disposizioni del codice civile

Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art165 · fonte del testo