Art. 153 — Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 153, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art153 · fonte del testo