Art. 194 c.d.s. — Disposizioni di carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Testo vigente dal 18 maggio 1992

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 194 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art194 · fonte del testo