Art. 11 c.d.s. — Servizi di polizia stradale

Costituiscono servizi di polizia stradale:

  • a)la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  • b)la rilevazione degli incidenti stradali;
  • c)la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  • d)la scorta per la sicurezza della circolazione;
  • e)la tutela e il controllo sull'uso della strada. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Testo vigente dal 18 maggio 1992

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 11 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art11 · fonte del testo