Art. 19 codice della protezione civile

[1]Ruolo della comunita' scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

[2]1. La comunita' scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche gia' disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunita' scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali. 2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attivita':

  • a)attivita' ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attivita' utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
  • b)attivita' di sperimentazione propedeutiche alle attivita' di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
  • c)ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
  • d)collaborazione nelle attivita' di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art19 · fonte del testo