Art. 246 c.p.i. — Disposizioni abrogative

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
  • b)il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
  • c)il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
  • d)il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
  • e)il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
  • f)il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
  • g)l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • h)il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
  • i)il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
  • l)il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'articolo 18;
  • m)il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
  • n)il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
  • o)il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
  • p)la legge 3 maggio 1985, n. 194;
  • q)la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
  • r)il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
  • s)la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
  • t)la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
  • u)il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
  • v)il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
  • z)la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
  • aa)il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
  • bb)il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
  • cc)il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
  • dd)la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
  • ee)il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
  • ff)il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
  • gg)il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
  • hh)il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
  • ii)l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
  • ll)il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
  • mm)i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
  • nn)il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
  • oo)l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  • pp)i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art246 · fonte del testo