Art. 143 c.p.i. — Indennità di espropriazione

Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita' fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata da un collegio di arbitratori. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di espropriazione. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art143 · fonte del testo