Art. 140 c.p.i. — Diritti di garanzia

I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale devono essere costituiti per crediti di denaro. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine delle trascrizioni. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art140 · fonte del testo