Art. 136-decies c.p.i. — Procedimento di correzione

Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.

Testo vigente dal 23 marzo 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art136decies · fonte del testo