Art. 109 c.p.i. — Durata della protezione

Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al pubblico. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art109 · fonte del testo