Art. 51-bis — Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

1. Il venditore e' considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualita' di venditore.

Testo vigente dal 1 luglio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51bis · fonte del testo