Art. 907 c.nav. — Indennità di volo

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 907 c.nav., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art907 · fonte del testo