Art. 765 c.nav. — Impiego dell'aeromobile

[1]L'aeromobile puo' essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilita', risulta assegnato.

[2]Tuttavia l'aeromobile puo' essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il piu' favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art765 · fonte del testo