Art. 678 c.nav. — Aggiudicazione al terzo acquirente

[1]Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.

[2]Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

[3]Il terzo acquirente, al quale e' stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di cio' che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art678 · fonte del testo