Art. 645 c.nav. — Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure cautelari:

  • a)le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
  • b)le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
  • c)le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
  • d)le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art645 · fonte del testo