Art. 637 c.nav. — Stato di riparto

[1]Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo e' formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto.

[2]Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.

[3]Lo stato di riparto e' impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione.

[4]Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art637 · fonte del testo