Art. 620 c.nav. — Giudice competente

Il procedimento di limitazione e' promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali e' il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art620 · fonte del testo