Art. 577-bis c.nav. — Consolidamento dell'ipoteca

((In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia)).

Testo vigente dal 10 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art577bis · fonte del testo