Art. 515 c.nav. — Assicurazione della nave

[1]L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresi' esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.

[2]Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art515 · fonte del testo