Art. 38 c.nav. — Anticipata occupazione di zone demaniali

[1]Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

[2]Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art38 · fonte del testo