Art. 364 c.nav. — Contenuto dell'obbligo del rimpatrio

[1]L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche', durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica.

[2]Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore e' tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.

[3]In caso di naufragio, l'armatore e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art364 · fonte del testo