Art. 355 c.nav. — Indennità in caso di morte dell'arruolato

[1]In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato e' morto per la salvezza della nave, e' dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.

[2]Si applicano, per l'attribuzione dell'indennita', il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art355 · fonte del testo