Art. 301 c.nav. — Riduzione delle razioni di viveri

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e' possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art301 · fonte del testo