Art. 276 c.nav. — Valutazione della nave

[1]Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia ne' inferiore al quinto ne' superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.

[2]Se il valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e' inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave e' superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art276 · fonte del testo