Art. 271 c.nav. — Pubblicità della dichiarazione

[1]La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalita'.

[2]Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

[3]Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art271 · fonte del testo