Art. 261 c.nav. — Difetto di maggioranza

Quando una deliberazione non puo' essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale e' l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno o piu' caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l'interesse comune.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art261 · fonte del testo