Art. 221 c.nav. — Riserva della pesca ai cittadini

[1]La pesca nel mare territoriale e' riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali.

[2]Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art221 · fonte del testo