Art. 206 c.nav. — Scomparizione in mare

[1]Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.

[2]Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

[3]Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonche' dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art206 · fonte del testo