Art. 164 c.nav. — Condizioni di navigabilità

[1]La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilita', convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale e' destinata.

[2]Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

  • a)struttura degli scafi e sistemazione interna;
  • b)galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo carico;
  • c)organi di propulsione e di governo;
  • d)condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

[3]Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonche' quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

[4]Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche' quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi' disciplinati i servizi di bordo.

[5]L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art164 · fonte del testo