Art. 150 c.nav. — Atto di nazionalità

[1]L'atto di nazionalita' e' rilasciato in nome del Re Imperatore dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto la iscrizione.

[2]L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art150 · fonte del testo