Art. 1314 c.nav. — Prescrizione

Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine piu' breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1314 · fonte del testo