Art. 131 c.nav. — Personale addetto ai servizi dei porti

[1]Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

  • 1)i lavoratori portuali;
  • 2)i barcaioli.

[2]Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art131 · fonte del testo