Art. 1280 c.nav. — Iscrizione del personale della navigazione interna

[1]Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonche' da una dichiarazione dell'armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso puo' altresi' presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori.

[2]L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all'esercizio della navigazione interna. Il periodo di validita' di tale certificato e' stabilito dal ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1280 · fonte del testo