Art. 1224 c.nav. — Imbarco eccessivo di passeggeri

[1]Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e' punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

[2]Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1224 · fonte del testo