Art. 1137 c.nav. — Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio

[1]Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, e' punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.

[2]Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1137 · fonte del testo