Art. 1092 c.nav. — Circostanze aggravanti

[1]La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso:

  • 1)per fine politico;
  • 2)con violenza o minaccia;
  • 3)all'estero;
  • 4)da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
  • 5)collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio.

[2]Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1092 · fonte del testo