Art. 106 c.nav. — Soccorso prestato alla nave rimorchiata

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art106 · fonte del testo