Art. 187 c.c.i.i. — Contratto di assicurazione

Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto puo' determinare un aggravamento del rischio. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art187 · fonte del testo