Art. 184 c.c.i.i. — Contratto di affitto di azienda

L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art184 · fonte del testo