Art. 151 c.c.i.i. — Concorso dei creditori

La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 151 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art151 · fonte del testo