Art. 143 c.c.i.i. — Rapporti processuali

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. Il debitore puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 143 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art143 · fonte del testo