Art. 997 c.o.m. — Obblighi

L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
  • b)frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
  • c)rispondere alle chiamate di controllo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art997 · fonte del testo