Art. 984-bis c.o.m. — Attività di consulenza gratuita

Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificita' professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art984bis · fonte del testo