Art. 932 c.o.m. — Scarso rendimento

Il militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di:

  • a)ammonizione all'interessato;
  • b)parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art932 · fonte del testo