Art. 869 c.o.m. — Reintegrazione d'ufficio

La reintegrazione nel grado e' disposta d'ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art869 · fonte del testo