Art. 642 c.o.m. — Revoca e sospensione dei concorsi

L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di:

  • a)revocare il bando di concorso;
  • b)sospendere o rinviare le prove concorsuali;
  • c)modificare il numero dei posti messi a concorso;
  • d)sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art642 · fonte del testo