Art. 412 c.o.m. — Esecuzione d'ufficio

In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita' puo' provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali. Ai fini di tale esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne. Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati. Dell'esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno e' rimesso al sindaco.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art412 · fonte del testo