Art. 329 c.o.m. — Contributo ai comuni

Ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 e' dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. Il contributo ai comuni e' annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. Il contributo e' erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art329 · fonte del testo